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Circolare 53

Valutazione scuola primaria – secondaria

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico

Utente PAIC8AZ00V-psc

da Paic8az00v-psc

Si rende noto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 243 del 16-10-2024) la Legge n. 150 del 16 ottobre 2024, recante Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, in vigore dal 31 ottobre 2024.

La Legge determina una revisione della normativa riguardante il sistema di valutazione della scuola primaria (D.Lgs. 62/2017 e D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020).

  • È previsto il ritorno ai giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione saranno definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito.
  • Per gli alunni della scuola primaria la valutazione del comportamento sarà espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
  •  Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal DPR 249/1998.
  • È previsto che, se la valutazione del comportamento fosse inferiore a sei decimi, il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si evidenzia tuttavia che la legge rimanda a uno o più regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge che prevedono la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

In particolare, sono apportate modifiche al Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 249/1998, al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento degli studenti, in modo che:

  1. l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
  2. l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Inoltre, sono apportate modifiche al Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia di cui al DPR 122/2009, in modo da:

  1. prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
  2. prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
  3. conferire maggiore peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

La legge 150/2024 prevede altresì, all’art.3, misure a tutela dell’autorevolezza del decoro delle istituzioni del personale scolastico. in particolare, l’Art.3 recita:

“1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”

L’art. 3 del testo di Legge introduce una multa che va da 500 a 10.000 euro, a titolo di riparazione pecuniaria, da versare all’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La sanzione pecuniaria si aggiunge all’eventuale risarcimento per i danni subiti dalla vittima e la sospensione condizionale della pena sarà subordinata all’effettivo pagamento della multa.

La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici ma si estende a tutto il personale,  scolastico (amministrativo, tecnico e ausiliario). Chiunque operi all’interno della scuola, a prescindere dal ruolo ricoperto, potrà beneficiare di questa forma di protezione.

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